STATUTO
Articolo 1
Denominazione – Sede – Durata
È costituita un’associazione scientifico-culturale, senza scopo di lucro denominata “ASIT Associazione Scientifica Infrastrutture Trasporto non lucrativa di utilità sociale” e in breve “ASIT”. L’associazione ha sede in Milano, nei locali del Politecnico di Milano, siti in piazza Leonardo da Vinci n. 32. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
Articolo 2
Oggetto
L ‘Associazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ha lo scopo di svolgere attività di utilità e di promozione sociale e in particolare ha per oggetto:
- la promozione e il coordinamento, nell 1 Area 08 “Ingegneria Civile e Architettura”, delle attività di ricerca e di formazione attinenti al Settore Scientifico Disciplinare ICAR/04 “Strade, Ferrovie e Aeroporti”;
- la cura delle relazioni con gli altri Settori Scientifico Disciplinari, con gli Organi di Governo dell’Università, con le Istituzioni e con altre Associazioni Scientifiche e Culturali operanti in materia;
- diffondere sulla rete internet gli interessi, le attività e le ricerche dell’Associazione, mediante siti web appositamente progettati e realizzati;
- promuovere, organizzare e realizzare corsi, seminari, iniziative culturali, convegni e incontri, conferenze, mostre, eventi e qualsivoglia iniziativa culturale attinente alle discipline suddette, anche in collaborazione con altre strutture scientifiche nazionali ed internazionali o scuole in genere;
- attribuire riconoscimenti, borse di studio e di formazione, assegni di ricerca e simili;
- formare gli studenti del settore per sollecitarli alla ricerca scientifica a servizio della società capace di conciliare lo sviluppo tecnologico con il rispetto dell’ambiente e pertanto proiettata verso la realizzazione di tecniche costruttive che favoriscano lo sviluppo di collegamenti stradali, ferroviari e aerei in sintonia con le crescenti esigenze di sicurezza, velocità, risparmio energetico, valorizzazione ambientale;
- aderire, in particolare a livello internazionale, e partecipare alle attività di altri Istituti, Centri, Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni, Società, Consorzi, Cooperative ed enti in genere con o senza personalità giuridica aventi scopo analogo, connesso o affine al proprio, sviluppando e coordinando la promozione della ricerca scientifica, la tutela e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica;
- compiere operazioni bancarie attive e passive, finanziarie, mobiliari, immobiliari, chiedere il rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie su obbligazioni assunte per il conseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, eventuali proventi derivanti dallo svolgimento dell’oggetto sociale dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
È fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, salvo quelle accessorie in quanto integrative delle attività istituzionali, nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 460/97 e successive modifiche e integrazioni.
Articolo 3
Membri dell’Associazione
I membri dell’associazione si dividono in:
- a) membri di diritto;
- b) membri aggregati.
- c) membri onorari.
I membri di diritto sono i Professori Ordinari, i Professori Associati e i Ricercatori Universitari, anche a tempo determinato, in servizio o in quiescenza, del Settore Scientifico Disciplinare “Strade, Ferrovie e Aeroporti” (Ingegneria civile e architettura – codice ICAR/04), o di settori con interessi comuni, che abbiano inoltrato, anche in forma telematica, al Presidente dell’Associazione la propria richiesta di adesione all’Associazione.
La nomina a membro onorario viene conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, a personalità italiane o straniere per meriti scientifici.
I membri di diritto che hanno partecipato all’atto costitutivo assumono la qualifica di membri fondatori.
I membri aggregati sono coloro che svolgono prevalentemente attività di ricerca nell’ambito delle discipline dell’Area 08 e che, pur non rientrando nelle categorie cui appartengono i membri di diritto, inoltrino, anche in forma telematica, al Presidente dell’Associazione la propria richiesta di adesione all’Associazione.
Ogni membro cessa di far parte dell’Associazione quando perde i requisiti soggettivi, quando reiteratamente non è in regola con il versamento dei contributi fissati dal Consiglio Direttivo e ancora per sua esplicita volontà.
Articolo 4
Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea;
- il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo.
Articolo 5
Assemblea
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è costituita da tutti i membri dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione. La convocazione in forma ordinaria avviene almeno una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
La convocazione in forma straordinaria avviene tutte le volte che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando sia stata presentata al Presidente richiesta motivata da almeno il 20% (venti per cento) dei membri di diritto dell’Associazione.
La convocazione deve essere effettuata inviando agli associati, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea, l’avviso di convocazione mediante raccomandata a mano o mediante posta certificata.
L’avviso di convocazione deve essere altresì pubblicato nella sezione riservata agli associati sul sito internet dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata, deve contenere il luogo, il giorno e l’ora dell’Assemblea, l’ordine del giorno e la data della seconda convocazione per il caso in cui la prima vada deserta.
In mancanza dell’adempimento suddetto, l’Assemblea si intende comunque regolarmente costituita se è presente o rappresentato per delega almeno il 30% (trenta per cento) dei membri di diritto dell’Associazione; spetta al Presidente dell’Assemblea di accertare il diritto di intervento all’Assemblea.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, in caso di suo impedimento dal Vice-Presidente o dal delegato e in assenza di tutti costoro dal più anziano dei membri di diritto presenti.
L’Assemblea elegge il Presidente e i Componenti del Consiglio Direttivo, con le modalità indicate nel successivo Articolo 8.
L’Assemblea definisce le linee programmatiche dell’Associazione e valuta l’operato del Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Presidente
Il Presidente è scelto tra i Professori Ordinari in servizio membri di diritto, dura in carica tre anni e non può espletare! più di due mandati.
Il Presidente:
- rappresenta legalmente l’Associazione;
- convoca e presiede l’Assemblea definendone l’ordine del giorno;
- nomina il Vice-Presidente tra i professori componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente tra questi anche un componente delegato con le stesse funzioni del Vice-Presidente, per il caso di assenza di quest’ultimo;
- convoca il Consiglio Direttivo, anche per posta elettronica, precisandone l’ordine del giorno;
- coordina i lavori del Consiglio Direttivo;
- nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, i Coordinatori di eventuali Commissioni.
In caso di dimissioni del Presidente, assume la carica il Vice-Presidente e il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni alla prima occasione utile e comunque entro dodici mesi.
Articolo 7
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto oltre che dal Presidente dell’Associazione da tre a nove componenti eletti, con le modalità di cui al successivo Articolo 8, all’interno di ognuna delle categorie cui appartengono gli associati, per consentire che al suo interno possano essere rappresentate tutte le categorie e precisamente come numero massimo:
- tre componenti sono eletti dai professori ordinari tra quelli in servizio;
- tre componenti sono eletti dai professori associati tra quelli in servizio;
- tre componenti sono eletti dalle altre categorie rappresentate dagli associati.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- favorire le attività oggetto dell’Associazione;
- istruire le problematiche da sottoporre all’Assemblea;
- mantenere rapporti ufficiali con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il Consiglio Universitario Nazionale, con l’ANVUR e con gli altri Settori Scientifico Disciplinari;
- diffondere e aggiornare documenti di sintesi sullo stato della didattica nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR04;
- indicare le sedi ed i temi di interesse per l’organizzazione dell’Assemblea Annuale;
- promuovere l’organizzazione di altri eventi scientifici a carattere nazionale o internazionale;
- contribuire, presso le sedi istituzionali preposte, alla definizione degli elenchi delle riviste utili ai fini della valutazione della produzione scientifica;
- diffondere informazioni sulle attività in corso presso le diverse scuole di dottorato e di master, segnalandone l’attivazione e l’emanazione di bandi nonché favorendone possibili sinergie in base ai contenuti scientifici e didattici;
- valutare le richieste di nuove adesioni all’ASIT per le categorie indicate alla lettera b) del superiore Articolo 3 provvedendo ad aggiornarne periodicamente gli elenchi.
- stabilire di anno in anno la misura della quota che i membri dell’Associazione dovranno corrispondere all’Associazione a titolo di contributi.
Il Consiglio Direttivo per lo svolgimento delle proprie attività statutarie può istituire Commissioni ad hoc composte da almeno 3 {tre) componenti che possono avvalersi anche di collaborazioni esterne.
I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati consecutivamente per una sola volta; qualora fosse necessario provvedere alla sostituzione di un componente, subentrerà il primo dei non eletti.
In assenza di una specifica graduatoria si provvederà ad una nuova elezione alla prima occasione utile e comunque entro dodici mesi.
Il Consiglio Direttivo può individuare, tra i propri componenti, un membro con funzioni di Segretario.
Le decisioni del Consiglio Direttivo si prendono a maggioranza degli aventi diritto; in caso di parità, il voto del Presidente è prevalente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 8
Modalità di elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo
Il primo Presidente dell’Associazione e il primo Consiglio Direttivo vengono eletti tra i membri fondatori all’atto della costituzione senza le prescrizioni previste negli articoli di questo Statuto per le modalità di elezione degli organi sociali; in particolare, in detta sede, ogni elettore ha a disposizione un voto, salvo che non debba esprimere anche il voto delle persone che lo hanno nominato procuratore.
Tranne che per la votazione in sede di atto costitutivo, nelle volte successive l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente avverrà a scrutino segreto.
Per l’elezione del Presidente ogni elettore ha a disposizione un voto.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ogni elettore ha a disposizione tre voti per esprimere tre preferenze all’interno della propria categoria di appartenenza come anticipato al superiore Articolo 7.
Ogni membro dell’associazione, in caso di impedimento, può delegare un altro membro dell’associazione della propria categoria per votare in sua vece; non è ammessa più di una delega per ciascun membro dell’associazione.
Risulterà eletto chi ha avuto il maggior numero di voti della propria categoria di appartenenza; in caso di parità prevarrà il più anziano dal punto di vista dei ruoli accademici.
Articolo 9
Patrimonio sociale
L’Associazione ha autonomia patrimoniale, amministrativa e contrattuale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito
- dalla dotazione iniziale risultante dall’atto costitutivo;
- da contributi di soggetti pubblici e da contributi di soggetti privati siano essi associati o estranei all’associazione, da erogazioni liberali versati all’Associazione per il raggiungimento del suo scopo.
- da ogni bene, mobile e immobile ad essa pervenuto a qualsiasi titolo;
- dai proventi delle attività svolte dall’Associazione per il raggiungimento del suo scopo.
- dai redditi eventualmente derivanti dal patrimonio medesimo;
L’esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
Le rendite e le risorse dell’Associazione, nonché gli utili o gli avanzi di gestione, dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, infatti trattandosi di un ente non commerciale e senza fini di lucro, è espressamente vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, di eventuali proventi delle attività, di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
L’Associazione può depositare presso banche o uffici postali le somme di cui dispone mediante libretti di risparmio o conti correnti o in titoli di stato, intestati impersonalmente all’Associazione stessa. Può altresì richiedere prestiti e finanziamenti qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario per l’attuazione delle finalità dell’Associazione.
Articolo 10
Modifiche dello Statuto – Scioglimento
Le votazioni relative a modifiche del presente Statuto devono essere adottate a maggioranza assoluta con la presenza almeno del 30% (trenta per cento) dei membri dell’associazione.
L’ordine del giorno dell’Assemblea, diffuso all’atto della convocazione, dovrà contenere un punto che faccia esplicito riferimento alla discussione e alla votazione della modifica e/o integrazione.
In caso di scioglimento dell’Associazione, il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ad altre associazioni di promozione sociale, preferibilmente aventi finalità simili a quelle indicate all’art. 2 del presente Statuto, sentito l’organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 11
Mozione di sfiducia
L’eventuale mozione di sfiducia sull’operato del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, deve risultare scritta, motivata e sottoscritta da almeno il 20% (venti per cento) dei membri di diritto dell’Associazione e potrà essere presentata in occasione della prima assemblea utile che la voterà a scrutinio segreto.
Articolo 12
Rinvio
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.